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Firma con valore legale

La storia delle norme sulla digitalizzazione della burocrazia in Italia risale alla fine degli anni ’90. Un passaggio decisivo per quanto riguarda la firma elettronica lo si trova nel Regolamento dell’Unione Europea 910 del 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. All’articolo 25 il Parlamento Europeo ha sancito che “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.

Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e “immodificabilità”.

 

Martelletto da giudice in legno con dietro due tomi di libri.
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